Anno V - N. 11 dicembre 2003

Redazione Nazionale

Ginevra 28 e 29 gennaio

International Aid and Trade

Il 28 e 29 gennaio si svolgerà a Ginevra, in Svizzera, la International Aid and Trade (www.aidandtrade.com), il principale appuntamento per il settore delle forniture per i programmi internazionali di sviluppo, assistenza umanitaria e prima emergenza.
Saranno presenti alla fiera ONU, Organizzazioni Non Governative, Croce Rossa Internazionale, Banche multilaterali di sviluppo.

La manifestazione costituisce un’occasione importante per promuovere la propria azienda, soprattutto se si ha interesse a partecipare alle gare d’appalto delle Agenzie delle Nazioni Unite di importo inferiore ai 100.000 USD, che sono “Limited Competitive Bidding” ovvero gare alle quali partecipano le sole aziende invitate dal banditore.

I beni e servizi coinvolti sono:

  • prodotti alimentari

  • materiale medico e ospedaliero

  • uniformi, divise, materiale tessile in genere

  • mobili e arredi

  • materiale per le telecomunicazioni

  • trasformatori, generatori, materiale elettrico

  • veicoli a motore e ricambi

  • PC e tecnologia informatica

  • carta e materiale di cancelleria

  • impianti di condizionamento, idraulici e di riscaldamento

  • servizi di ristorazione

  • servizi per il trasporto aereo

  • servizi di logistica

  • servizi di consulenza ambientale di primo intervento

  • servizi di ingegneria e architettura

Nell’ambito della manifestazione, una serie di workshop approfondiranno il ruolo del settore privato nei programmi delle Agenzie ONU (fornitura alimenti e medicinali, gestione acque, trasporti, telecomunicazioni, formazione, sicurezza).

Informazioni:
Promos 
Denise Di Dio
Tel. 02 85155356
mondializzazione@mi.camcom.it

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Banca Mondiale cerca consulenti italiani

Nell’ambito della sua attività di assistenza ai Governi dei Paesi meno avanzati, Banca Mondiale si avvale della collaborazione di consulenti esterni di varie nazionalità. In Italia, le ricerche dei consulenti vengono svolte anche col supporto di Promos.
Attualmente Banca Mondiale sta ricercando un esperto italiano in antiriciclaggio cui affidare un progetto che riguarda la Georgia. 

Il consulente dovrà occuparsi di:

  • definire strategie e misure operative e organizzative di lotta al riciclaggio e al terrorismo finanziario

  • supportare le agenzie georgiane che svolgono compiti di controllo e sorveglianza delle attività finanziarie

L’incarico, che prenderà avvio tra gennaio e febbraio, prevede un impegno complessivo di 40-50 giornate-uomo e due trasferte in Georgia.

Per far fronte alle spese di consulenza Banca Mondiale utilizza i fondi fiduciari messi a disposizione dal Governo italiano.

Potete avanzare la vostra candidatura ai numeri sotto indicati.

Informazioni:
Promos
Denise Di Dio 
Tel. 02 85155356
mondializzazione@mi.camcom.it

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Cosa cambia per l'esportatore italiano

Nuova legislazione russa sul "Regolamento tecnico"

Il sistema russo per la Qualità solo tra diversi anni sarà paragonabile al modello europeo.
Ma quali sono le principali novità introdotte dalla Legge Federale Russa N° 184 del 27/12/2002, in vigore dallo scorso luglio, sul Regolamento Tecnico? 

Attualmente il sistema russo della Qualità è governato dal Gosstandart (Ministero per la Normazione, l’Accreditamento, la Certificazione) che al suo interno accorpa tutte le funzioni legate alla definizione delle norme e alla valutazione di conformità. 
Il Gosstandart in particolare gestisce un programma di certificazione dei prodotti denominato “GOST R”, cui è sottoposta obbligatoriamente la maggior parte dei prodotti. Perno del sistema è l’elenco di prodotti assoggettati per legge alla certificazione obbligatoria, anch’esso emesso dal Gosstandart.

La riforma introdotta dalla legge federale 184 investe sia il livello istituzionale che quello della regolamentazione tecnica.

  • Per quanto riguarda il livello istituzionale, è prevista una progressiva riduzione dei poteri attualmente affidati ai diversi Ministeri e la definizione, all'interno del Gosstandart, di un ente preposto alla normazione e di un ente competente per l'accreditamento. Il terzo "polo" del nascente sistema è l'Ente federale esecutivo sul Regolamento Tecnico che resterà sempre nell'ambito Gosstandart.

  • Per quanto riguarda invece il livello regolamentare, si profila anche nella Federazione Russa un sistema simile a quello europeo del Nuovo Approccio. Vengono infatti introdotti i “Regolamenti Tecnici”, cui è affidato il compito di fissare i requisiti essenziali di salute e sicurezza dei prodotti (al pari delle Direttive UE). Detti Regolamenti verranno pubblicati come legge federale, decreto governativo o decreto presidenziale. Spetterà alle norme tecniche, adottate dall’ente di normazione, definire il dettaglio tecnico non vincolante per assicurare la conformità ai principi dei regolamenti.

Una volta messo a punto, il nuovo sistema impatterà significativamente sull'attività degli esportatori. Si prevede infatti un più ampio ricorso alla dichiarazione di conformità, che dunque viene a tutti gli effetti riconosciuta quale forma di attestazione di conformità, oltre alla certificazione, ovviamente nei casi e nei modi previsti dalla legge. 
In particolare, la dichiarazione di conformità può essere effettuata da persone giuridiche o imprenditori individuali, registrati sul territorio russo in conformità alla legislazione vigente, che operano quali produttori, distributori o rappresentanti del produttore straniero per garantire la conformità dei prodotti ai requisiti dei Regolamenti Tecnici. 
Primo passo per l'attuazione del nuovo sistema, la redazione dei "Regolamenti Tecnici", prevista per la fine del 2004, un processo che dovrebbe completarsi entro 7 anni. 
Tra i primi regolamenti ad essere predisposti, quelli sulle macchine, la compatibilità elettromagnetica, i dispositivi di protezione individuale, il materiale elettrico a bassa tensione (si tratta sostanzialmente delle stesse famiglie di prodotto coperte dalle Direttive UE Nuovo Approccio).

Informazioni:
www.qsatech.com
www.intestandard.ru

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L'Esperto Risponde

A fronte di una spedizione in Bangladesh abbiamo negoziato una lettera di credito regolarmente pagata. La lettera di credito indicava “Transhipment prohibited”. La b/l di cui alleghiamo copia indicava porto di imbarco Genova- Porto di sbarco Chittagong.
La merce si è danneggiata durante il trasporto ed è arrivata a destino con una nave diversa da quella indicata sulla b/l. 
Se una polizza di carico non indica nulla, i trasbordi sono ammessi oppure no?
E' giusto che il cliente richieda a noi il risarcimento ?


Il quesito richiede alcune considerazioni preliminari:

  • la merce è stata imbarcata e pagata a mezzo credito documentario. Il venditore risulta quindi aver dato esecuzione all’obbligo della consegna avendo anche prodotto la relativa documentazione.

  • a distanza di un anno e mezzo dalla spedizione, come è chiaramente evidenziato dalla documentazione trasmessa, viene posto il problema del trasbordo (a causa di un danno per il quale probabilmente il compratore non ha rispettato la procedura per il reclamo o più semplicemente perché non riesce a distinguere tra le varie responsabilità) e se questo fosse o meno ammesso

Il trasporto che è evidenziato dal documento riguarda una partita di merce che è stata introdotta in un contenitore groupage per il quale il vettore contrattuale ha assunto l’obbligo di trasportare dal porto di Genova (anche se presumibilmente la containerizzazione non è avvenuta in tale luogo) a quello di Chittagong, attestando l’esistenza ed il contenuto di una specifica obbligazione di trasporto e di riconsegna a destino, quindi suscettibile di considerazione sia agli effetti della negoziazione bancaria (regolarmente avvenuta) sia ai fini del regime di responsabilità del soggetto che ha emesso il titolo.

Il danno, tutto da dimostrare anche per quanto riguarda la sua tipologia, viene attribuito ad un trasbordo provato dalla circostanza dell'arrivo a destinazione di una nave diversa da quella indicata sulla polizza di carico senza, abbiamo l'impressione, che siano state valutate opportunamente le modalità di esecuzione del trasporto stesso.

E’ probabile che nel trasporto marittimo da porto a porto il contenitore sia stato trasferito da una nave all’altra. Non deve stupire questa modalità di esecuzione di un’obbligazione originariamente unitaria essendo noto che alcune compagnie di navigazione programmano i loro servizi di trasporto utilizzando navi di grossa portata per le toccate in porti particolarmente significativi estendendo però il loro servizio di trasporto a porti minori che vengono serviti da navi più piccole cui viene attribuita la denominazione di feeder.
In altri termini il servizio prevede fin dall’origine questa operazione (trasbordo del contenitore e non della merce, per cui diventa improbabile in questa fase accertare la presenza di danni) anche se non sempre è individuata fin dall’origine la nave feeder destinata a completare la tratta marittima del trasporto per cui il documento emesso dal vettore non specifica la nave su cui il trasbordo è destinato ad essere effettuato.

Ma anche se non sono state utilizzate modalità diverse di trasporto e lo stesso non è avvenuto a cura di un solo vettore, un unico rapporto giuridico documentato dalla polizza di carico che copre l'intero viaggio rende inefficace il divieto di trasbordo proprio perché all'interno del contenitore le merci non hanno subito alcuna manipolazione evitando i rischi di possibile danneggiamento derivante da tali operazioni.

E venendo in particolare al punto inerente al danneggiamento della merce ed escludendo che questo si possa essere verificato nell’eventuale trasbordo del contenitore dalla nave madre a quella feeder, bisogna rammentare che, per quanto riguarda la consegna della singola partita di merce, essa può avvenire dopo che si è provveduto all’apertura ed allo svuotamento del contenitore nel centro di smistamento a destinazione. 
E’ assai probabile che in questo momento sia stato accertato il danno per il quale il ricevitore avrebbe dovuto formulare le riserve al vettore entro i termini previsti dalla normativa applicabile al trasporto e che viene riportata su retro del documento di trasporto. Se fosse stata stipulata un'assicurazione, il destinatario, dopo aver tutelato gli interessi dell'assicuratore, avrebbe dovuto richiedere a questi l'indennizzo.
La Convenzione di Bruxelles che verosimilmente disciplina questo trasporto recita che in ogni caso il vettore e la nave saranno liberati da ogni responsabilità per perdite o danni a meno che la relativa azione non venga promossa entro un anno dalla consegna delle merce o dalla data in cui essa avrebbe dovuto essere consegnata.
Il termine previsto dalla suddetta Convenzione per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del vettore risulta quindi ampiamente trascorso e questo motiverebbe la richiesta di risarcimento dal parte dell'acquirente per un presunto inadempimento del proprio fornitore.

Giovanna Bongiovanni
Consulente Centro Estero Lombardia

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Nel mese di febbraio 2004

Vuoi ospitare un manager russo?

Formaper, azienda speciale della CCIAA di Milano, gestisce progetti di formazione e cooperazione imprenditoriale che coinvolgono aziende straniere ed italiane. 
Solo negli ultimi tre anni, nell’ambito del programma UE Tacis-MTP, ha organizzato e gestito circa 500 stage e business visits di manager e imprenditori dell’ex-Urss presso aziende italiane.
Anche nel 2004 Formaper, in collaborazione con Informest (Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale, con sede a Gorizia), ospiterà nel mese di febbraio 20 manager russi interessati ad approfondire in Italia la loro conoscenza dei temi legati all'internazionalizzazione della piccola e media impresa. 
I manager, selezionati dal ministero dell’Economia russo nell’ambito di un programma di formazione finanziato dal ministero degli Affari Esteri italiano tramite la Legge 212, hanno già frequentato con esito positivo un mese di formazione a distanza e sono pronti ad affrontare il periodo di stage in azienda.

Se sei interessato ad ospitare per un mese uno dei 20 manager, invia la tua candidatura ai numeri sotto indicati. Può essere una buona opportunità per entrare in contatto con un mercato importante destinato a crescere ancora nei prossimi anni.
Per consentire un efficace inserimento operativo, le aziende ospitanti vengono scelte considerando l’area e il settore di specializzazione dei manager russi. 

Sono a carico del programma tutte le formalità burocratiche (visti, permessi di soggiorno) e le spese legate alla permanenza in Italia dei manager (vitto, alloggio, trasferimenti, assicurazione).

Informazioni:
Formaper - Ufficio Internazionale
Bertino Fabro
Francesca De Paula
Tel 02 85154553
Fax 02 85154556
formaper.int3@mi.camcom.it

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Dal 12 dicembre nuovi regolamenti FDA contro il bioterrorismo

Nuove formalità per chi esporta food negli USA

Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti ha emanato una nuova legge in materia di salute pubblica e bioterrorismo ("Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act ") che impone significative limitazioni alle procedure per l'importazione di prodotti alimentari negli Stati Uniti. 
A partire dal prossimo 12 dicembre, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della legge dovranno registrarsi all'ufficio del Food and Drug Administration (FDA) che sta già ricevendo migliaia di domande al giorno.
I regolamenti attuativi disciplinano le procedure relative:

  • all’iscrizione di tutti i produttori che esportino prodotti alimentari negli Stati Uniti

  • alla notifica di ogni singola spedizione almeno un giorno prima del suo arrivo negli Stati Uniti

Gli obblighi di registrazione presso la “FDA” trovano applicazione indistintamente sia per gli stabilimenti situati in territorio statunitense che per quelli che si trovano all’estero.


In breve, ecco i punti salienti della nuova normativa:

Rientrano nelle disposizioni della legge questi prodotti

  • Tutti i prodotti alimentari

  • Bevande, tra cui le bevande alcoliche come birra, vino e i superalcolici

  • Cibo per animali

  • Coloranti e conservanti

  • Integratori alimentari, inclusi vitamine, minerali, erbe o aminoacidi vegetali, enzimi e quant’altro venga assunto per via orale e che contenga ingredienti destinati ad integrare la dieta alimentare di una persona

Non rientrano nelle disposizioni della legge le grosse spedizioni di carne bovina e pollame.

Sono soggetti agli obblighi di registrazione i seguenti stabilimenti

  • Tutte le imprese estere coinvolte nella produzione, nel raffinamento, nell’imballaggio o nel magazzinaggio di alimenti destinati al consumo da parte di persone o animali negli Stati Uniti

  • Tutte le imprese situate negli Stati Uniti che producono, raffinano, imballano, trasportano, ricevono, immagazzinano oppure importano cibo per il consumo umano ed animale negli USA

  • Imprese estere con molteplici attività, devono registrare ogni stabilimento separatamente

I centri esteri che svolgono le attività di cui sopra dovranno pertanto registrarsi, a meno che i loro alimenti non vengano sottoposti a ulteriori trattamenti o confezionamento da parte di altri centri, prima che i prodotti alimentari siano esportati negli USA. Qualora il centro estero successivo esegua solamente un’attività minima, come per esempio l’etichettatura, entrambi i centri dovranno registrarsi. 

Non sono soggetti agli obblighi di registrazione i seguenti stabilimenti

Le aziende agricole o fattorie, da intendersi come quelle aziende che producono un bene alimentare di base; qualora il bene venga trattato (ad es., l’olio d’oliva o il vino) allora anche le aziende agricole devono registrarsi

  • I negozi di alimentari o i venditori al dettaglio

  • I ristoranti

  • Coloro che svolgono attività non a fine di lucro, che preparano prodotti alimentari o che li servono direttamente al consumatore (come ad es., case private e chiese)

  • Le imbarcazioni da pesca che non trattano pesce o altri prodotti alimentari

  • I centri sottoposti a controlli completi da parte del Ministero dell’Agricoltura statunitense (ad esempio gli allevatori di pollame o di bovini)

Termine per la registrazione

Il regolamento attualmente in vigore (sebbene si tratti di una "interim regulation" è già esecutivo) diventerà "final rule" a partire dal 12 dicembre prossimo. L'ufficio del FDA sta ricevendo migliaia di domande di registrazione al giorno ormai da oltre un mese.

Mancata registrazione o mancata notifica invio merci

In caso di mancata registrazione e in assenza di previa notifica alla FDA di ciascun carico di prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale, le autorità doganali americane saranno autorizzate a sequestrare tali prodotti al porto d’entrata e a trattenerli, a spese dell’importatore, in appositi magazzini governativi sino a quando la registrazione e la procedura di previa notifica non siano debitamente completati.
Qualunque tentativo di esportare prodotti alimentari senza tempestiva notifica alla FDA può comportare la proibizione di ogni futura spedizione di prodotti alimentari negli USA.

Nomina di un Agente residente negli Stati Uniti

Ogni azienda straniera è tenuta a nominare un proprio “Rappresentante” statunitense che deve:

  • risiedere fisicamente negli USA

  • avere un’attività commerciale

  • rappresentare l’azienda nei rapporti con la FDA

Questo agente potrà essere lo stesso importatore, il distributore, lo spedizioniere, il “custom broker”, o qualunque altra persona di fiducia dell’azienda che risieda legalmente negli Stati Uniti.
Assisterà l’azienda nella redazione e nella compilazione di tutti i documenti da presentare alla FDA.
La Food and Drug Administration stima in circa $1,200 i costi annuali che un’azienda straniera dovrà sostenere per avvalersi della collaborazione di un agente. I costi sono indicativi e variano da agente ad agente. 

Le aziende statunitensi non sono tenute a nominare un proprio agente, ma sono però tenute a registrarsi.

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Nuova mostra internazionale a Milano dal 14 al 16 giugno 2004

Nasce MiWine per il vino di qualità

MiWine, prima esposizione professionale del vino e dei distillati di qualità, si terrà a Milano dal 14 al 16 giugno 2004. Si tratterà di una manifestazione business oriented, dallo stile tipicamente italiano e dal carattere internazionale, promossa dall'Unione Italiana Vini che, a questo scopo, ha creato la Sifa, Società italiana fiere agroalimentari Spa, controllata da Fiera Milano Spa. 
Grazie a MiWine il vino di qualità abbandona sedi periferiche e si trasferisce a Milano per sfruttare i servizi e l’esperienza organizzativa del quartiere fieristico milanese e per far compiere un salto di qualità alla filosofia espositiva del settore.
MiWine si rivolge ai buyer internazionali, con potere d’acquisto elevato e con capacità decisionale, ai ristoratori, alle enoteche, alle catene alberghiere e alle comunità. 
L’evento verrà promosso, in Italia e all’estero, attraverso road show e press conference con gli operatori mondiali e con gli opinion leader, supportate da campagne pubblicitarie sui media di settore e sulla stampa quotidiana.

LA FILIERA DEL VINO IN ITALIA

In Italia il comparto enologico allargato (cioè tutto quanto ruota intorno alla filiera del vino) raggruppa oltre 300 mila imprese agro-industriali e 400 mila della distribuzione alimentare, generando un fatturato superiore ai 20 miliardi di euro. Vi lavorano a vario titolo più di 700 mila persone. Il solo mondo della produzione vinicola raggiunge un giro d’affari di 8 miliardi di euro, 2,580 miliardi dei quali vengono esportati (verso gli Usa per 0,535 miliardi di euro e verso la Germania per 0,515 miliardi di euro). 
Inoltre, la superficie vitata è di circa 586 mila ettari produttivi (con il 69% dei vigneti che ha più di 15 anni) e 47 mila improduttivi (da uno a tre anni) distribuiti per il 27% nel nord-est. Le cantine sono circa 45 mila, con una forte presenza nel centro Italia (14.820 aziende, pari al 33% del totale). I viticoltori in Italia sono circa 200 mila. L’80% di questi ha più di 50 anni.

Informazioni:
Ufficio Stampa MiWine
Mino Allione
Tel. 02 7222281
Fax: 02 866226
m.allione@uiv.it

COME MANTENERE LA LEADERSHIP EUROPEA?

Secondo le stime più recenti (rapporto Vinexpo) il settore vinicolo mondiale fatturerà nel 2006 circa 150 miliardi di euro, con un aumento, rispetto al 2002, superiore al 9%. In questo scenario un posto di assoluto rilievo compete all'Unione europea, che rappresenta il 45% delle superfici viticole, il 65% della produzione, il 57% dei consumi e il 70% delle esportazioni.
Tutto bene, dunque? Non tanto…
Stanno infatti crescendo sia il tasso di internazionalizzazione sia la competizione globale fra produttori. 
Alcuni paesi dell’emisfero sud (in particolare Sudamerica e Australia) con azioni promozionali e di marketing sempre più aggressive e mirate stanno sfidando apertamente la leadership europea. Uno scenario evolutivo pessimistico, ma non irrealistico, prevede che nell’arco di pochissimi anni questi paesi emergenti potrebbero raggiungere oltre il 30% dell’interscambio internazionale. 
La competizione, a questo punto, coinvolgerebbe i produttori tradizionali non solo sui mercati terzi (cioè nei paesi consumatori non-produttori), ma anche all’interno dei loro stessi mercati, solo pochi anni fa giudicati inattaccabili.
Il principale punto di debolezza del sistema produttivo europeo, composto prevalentemente da migliaia di imprese di dimensioni ridottissime, è l’eccessiva frammentazione. 
Le prime 5 imprese detengono il:

  • 13% del mercato in Francia (Champagne escluso)

  • 10% in Spagna

  • 5% in Italia

A queste cifre i competitor non europei rispondono con:

  • 73% negli Stati Uniti

  • 68% in Australia

  • 80% in Nuova Zelanda

  • 50% in Argentina e Cile

Il processo di concentrazione in atto è destinato a produrre l’affermazione di un piccolo numero di multinazionali con presidi produttivi nelle principali regioni vinicole del mondo e strategie di marketing globali.
Come difendere il primato europeo da quest’attacco concorrenziale?

  • Aumentando la dimensione media degli operatori

  • migliorando la qualità

  • svolgendo azioni mirate di marketing per la conquista di nicchie in particolare nelle grandi catene alberghiere, nella ristorazione e nelle enoteche

  • organizzando momenti di promozione e di immagine a livello internazionale

MiWine nasce da queste considerazioni di marketing. Una grande fiera di respiro continentale, aperta sul mondo, può infatti essere uno strumento efficace a disposizione dell’Europa vinicola per tutelare il futuro dei propri produttori.

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La ridefinizione di elementi originariamente pattuiti

Come modificare un credito documentario

A volte, nelle operazioni di credito documentario, si rende necessario modificare uno o più termini contenuti nel testo originario dello stesso.
Il motivo che spinge una o entrambe le parti di un contratto di compravendita di beni e/o servizi (il venditore/beneficiario del credito e/o il compratore/ordinante dello stesso) a richiedere, successivamente all’emissione, di modificare il credito documentario, nasce dal fatto che le stesse si accorgono di non essere più in grado di rispettare una o più condizioni prescritte nel credito oppure, dopo la stipula del contratto di fornitura o in fase di approntamento della stessa, di dovere, o di volere, ridefinire alcuni elementi originariamente pattuiti.

Questa necessità può essere soddisfatta con la richiesta di modifica del credito. Gli elementi che più di frequente sono oggetto di modifica possono riguardare:

  • la data ultima di spedizione della merce e, quindi, la data di scadenza (validità) del credito documentario

  • il luogo di spedizione e/o di arrivo della merce

  • la possibilità o meno di effettuare spedizioni parziali e/o trasbordi

  • i documenti da presentare ad utilizzo del credito

  • la richiesta della conferma

  • l’importo del credito

La modifica secondo le Norme ed usi uniformi

Affinché la modifica al credito produca gli effetti che le parti si attendono, occorre che tutti i soggetti coinvolti nell’operazione siano d’accordo e manifestino esplicitamente tale consenso. Soltanto così una modifica proposta da una delle parti potrà ritenersi operativa ed efficace. Al riguardo, le Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari (NUU), all’art. 9, lettera d), punto i), della pubblicazione n. 500, sono chiare: “Salvo quanto previsto diversamente dall’art. 48, un credito irrevocabile non può essere né modificato né annullato senza l’accordo della banca emittente, dell’eventuale banca confermante e del beneficiario”.

La banca emittente con l’emissione del credito si obbliga irrevocabilmente ad una prestazione a favore del beneficiario che rispetti tutti i termini e tutte le condizioni del credito emesso. Non è quindi possibile modificare unilateralmente le condizioni originarie con le quali la banca ha assunto l’impegno irrevocabile.

Le predette NUU consentono, però, al beneficiario di un credito, di accettare o di rifiutare eventuali modifiche proposte, comunicategli per iscritto, senza manifestare il proprio consenso, ma esprimendo la propria volontà circa l’accettazione o il rifiuto, con il comportamento tenuto in fase di utilizzo del credito.

  • Nel caso in cui il beneficiario non comunichi la propria volontà, ma utilizzi il credito secondo le modifiche intervenute (cioè presenti i documenti in conformità alle modifiche intervenute), ciò sarà considerato accettazione da parte del beneficiario di tale/i modifica/che.

  • Nel caso, invece, il beneficiario non comunichi la propria volontà, ma utilizzi il credito secondo quanto stabilito nel testo originariamente emesso, ciò sarà considerato rifiuto, da parte del beneficiario, di tale/i modifica/che secondo quanto disposto all’art. 9, lettera d), punto iii), delle NUU: “Le condizioni del credito originario (o di un credito soggetto ad una o più modifiche già accettate) rimangono in vigore per il beneficiario sino a quando il beneficiario stesso non abbia comunicato la propria accettazione della modifica alla banca che ha avvisato tale modifica. Il beneficiario deve comunicare l’accettazione o il rifiuto della modifica. Se il beneficiario omette tale comunicazione, la presentazione alla banca designata o alla banca emittente di documenti conformi al credito e ad una o più modifiche non ancora accettate sarà considerata quale comunicazione di accettazione da parte del beneficiario di tale/i modifica/che e da quel momento il credito sarà modificato».

Viene inoltre fissato il principio che “L’accettazione parziale di modifiche contenute in un unico avviso di modifica non è consentita ed è, pertanto, priva di effetto” (art. 9, lettera d), punto iv)”.

La parte relativa, quindi, alle modifiche in un credito è estremamente delicata soprattutto nei casi in cui la stessa vada ad incidere sui termini di validità del credito stesso. In questo caso la banca emittente dovrà estendere il proprio impegno nei confronti del venditore/beneficiario e, quindi, prolungare il periodo di tempo per il quale si assume il rischio nei confronti del compratore/ordinante. 
La banca emittente dovrà, quindi, rivedere la posizione del proprio cliente/ordinante e decidere se le condizioni originarie di solvibilità e di garanzia sono immutate oppure se sono intervenuti fatti nuovi che impediscono alla stessa di prolungare i termini di validità. In quest’ultima ipotesi, la banca può non essere disposta a prorogare il suo rischio per un periodo che vada oltre quello originariamente stabilito. Le stesse considerazioni saranno fatte, a sua volta, dalla banca confermante nei confronti della banca emittente e del paese in cui risiede riconsiderando la situazione del “rischio paese” e del “rischio banca”.

Esempio: esportatore/beneficiario chiede proroga data spedizione merce

Il venditore/beneficiario di un credito documentario emesso dalla Suez Canal Bank di Alexandria d’Egitto, confermato da una banca italiana con una certa data di validità (scadenza), si accorge di non essere in grado di spedire la merce entro la data ultima fissata nel credito. Chiede, quindi, al compratore/ordinante il suo accordo nel prorogare la data di spedizione della merce e, di conseguenza, anche la data di validità del credito per la presentazione dei documenti. 
Il compratore concede la proroga della data di spedizione e della data di validità del credito comunicando il proprio assenso al venditore. Affinché questa modifica di un termine fissato nel contratto di compravendita possa risultare efficace anche nel contratto di credito documentario non è sufficiente che le due parti si siano manifestate il proprio consenso ma occorre che:

  • il compratore comunichi per iscritto alla banca emittente i nuovi termini di spedizione e di validità

  • la banca emittente dia il proprio assenso alla modifica richiesta, cioè di prorogare la data ultima fissata per la spedizione e, quindi, anche la data di validità del credito originario

  • la banca emittente comunichi, sempre per iscritto (via swift), la modifica alla banca confermante chiedendone l’accettazione

  • la banca confermante, se d’accordo, accetterà la/e modifica/che, dando il proprio assenso e avvisandola/le al beneficiario

  • il beneficiario, a sua volta, anche se non è obbligato a farlo (vedi art. 9, lettera d), punto iii, sopra riportato), dovrà comunicare alla banca confermante la propria accettazione o il proprio rifiuto.

Nel frattempo potrebbe però verificarsi che:

  • la situazione politico/economica dell’Egitto non sia cambiata rispetto al momento in cui viene data la conferma. La banca italiana, quindi, accetterà la modifica estendendo la propria conferma

  • la situazione politico/economico dell’Egitto e/o della banca egiziana emittente sia cambiata rispetto al momento in cui viene data la conferma. C’è un crisi politica e una situazione di forte instabilità tanto che si temono tentativi di colpi di stato. La banca italiana potrebbe ritenere troppo rischiosa la situazione e non essere disposta ad estendere la propria conferma alla modifica richiesta dal credito (art. 9, lettera d), punto ii).

E’ importante ed opportuno, quindi, che in fase contrattuale si definiscano tutti i punti che regoleranno il rapporto commerciale e la successiva apertura del credito documentario in modo tale da evitare, il più possibile, successive variazioni che potrebbero non essere accettate.

Antonio Di Meo

 

SUGGERIMENTI OPERATIVI

Il compratore/ordinante e il venditore/beneficiario di un credito documentario dovrebbero tenere sempre presente quanto segue:

  1. il contenuto di una modifica può riguardare qualsiasi elemento del credito documentario, ma la sua richiesta deve essere fatta prima dell’utilizzo dello stesso

  2. l’ordinante di un credito import, che richiede una modifica al credito emesso, deve attivarsi per ottenere dal beneficiario un esplicito consenso alla modifica proposta. Consenso che dovrà essere comunicato alla banca da cui il beneficiario ha ricevuto la comunicazione

  3. una modifica è valida solo con l’accordo di tutte le parti: banca emittente, eventuale banca confermante e/o designata, beneficiario e, ovviamente, l’ordinante che darà le istruzioni o acconsentirà in tal senso su richiesta del beneficiario

  4. l’accettazione parziale di modifiche, contenute in un unico avviso di modifica, non è consentita e quindi non avrà alcun effetto

  5. le istruzioni relative alla modifica del credito devono essere complete e precise

  6. il messaggio di trasmissione, relativo alla modifica del credito, deve essere autenticato

  7. l’avviso preliminare (preavviso) della modifica di un credito dovrà essere inviato dalla banca emittente solo qualora tale banca sia disposta ad emettere il testo operativo della modifica

  8. la banca deve valutare con attenzione se le modifiche richieste comportano una variazione dei rischi in corso e/o l’assunzione di nuovi

  9. la modifica riguardante la proroga dei termini di validità del credito oppure l’aumento dell’importo, pur se accettata dall’ordinante, potrebbe essere rifiutata dalla banca emittente e/o dalla banca confermante

  10. se possibile, è opportuno prevedere tutto nei minimi dettagli già in fase contrattuale al fine di evitare interventi successivi che, oltre a comportare dei costi aggiuntivi, potrebbero, in caso di non accordo o di impossibilità di accordo da parte di una soltanto delle parti interessate all’operazione di credito documentario, vanificarne l’efficacia.

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Struttura del Regolamento CE n. 1789/2003

La nuova tariffa doganale comune per il 2004

La Gazzetta Ufficiale UE n. L 281 del 30 ottobre 2003 pubblica il Regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione dell'11 settembre 2003 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune in vigore dal 1° gennaio 2004.
Il nuovo testo ha importanza sia per la rilevazione degli scambi intracomunitari nei modelli INTRA sia per la compilazione delle bollette doganali coi relativi effetti daziari.

Le nuove disposizioni sottolineano che:

  • il precedente regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata “nomenclatura combinata”, che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione

  • nell'allegato 1 al citato regolamento sono fissate le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali di riferimento per i trattamenti daziari agevolati e le unità supplementari

  • si rende opportuno modernizzare e semplificare l'allegato 1 alla luce di quanto stabilito dall'iniziativa SLIM (semplificazione della legislazione per il mercato interno)

  • diventa necessario modificare la nomenclatura combinata per tener conto:

    1. delle modifiche nei requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale

    2. degli sviluppi tecnologici e commerciali

    3. della necessità di adeguare o chiarificare i testi

L'allegato contiene gli adattamenti alle aliquote del dazio derivanti dalle misure adottate dal Consiglio, e in particolare la decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), ed una serie di altre misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.
Il testo è strutturato come segue:

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Regole generali
A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata
B. Regole generali relative ai dazi
C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

Disposizioni speciali
A. Prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento
B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili
C. Prodotti farmaceutici
D. Tassazione forfettaria
E. Contenitori e imballaggi
F. Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci
Elenco dei segni, abbreviazioni e simboli
Elenco delle unità supplementari

PARTE SECONDA
TABELLA DEI DAZI

Sezione I (Capitoli 1-5) Animali vivi e prodotti del regno animale
Sezione II (Capitoli 6-14) Prodotti del regno vegetale
Sezione III (Capitolo 15) Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
Sezione IV (Capitoli 16-24) Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
Sezione V (Capitoli 25-27) Prodotti minerali
Sezione VI (Capitoli 28-38) Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse
Sezione VII (Capitoli 39-40) Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma
Sezione VIII (Capitoli 41-43) Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella
Sezione IX (Capitoli 44-46) Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
Sezione X (Capitoli 47-49) Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni
Sezione XI (Capitoli 50-63) Materie tessili e loro manufatti
Sezione XII (Capitoli 64-67) Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori 
artificiali; lavori di capelli
Sezione XIII (Capitoli 68-70) Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro
Sezione XIV (Capitolo 71) Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuteria di fantasia; monete
Sezione XV (Capitoli 72-83) Metalli comuni e loro lavori (il Cap.77 è riservato per una eventuale futura utilizzazione nell'ambito del sistema armonizzato)
Sezione XVI (Capitoli 84-85) Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di 
riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi
Sezione XVII (Capitoli 86-89) Materiale da trasporto
Sezione XVIII (Capitoli 90-92) Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
Sezione XIX (Capitolo 93) Armi, munizioni e loro parti ed accessori
Sezione XX (Capitoli 94-96) Merci e prodotti diversi
Sezione XXI (Capitoli 97-99) Oggetti d'arte, da collezione o di antichità (Cap.98: Impianti industriali e Cap.99: Riservato per alcuni usi particolari determinati dalle autorità). 


PARTE TERZA
ALLEGATI TARIFFARI

Sezione I Allegati agricoli
Allegato 1: Elemento agricolo (EA), dazio addizionale sullo zucchero (AD S/Z) e dazio addizionale sulla farina (AD F/M)
Allegato 2: Prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata

Sezione II Elenco delle sostanze farmaceutiche per le quali è prevista l'esenzione del dazio
Allegato 3: Elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI), assegnate alle sostanze farmaceutiche dall'Organizzazione mondiale della sanità, che sono esenti da dazio
Allegato 4: Elenco dei prefissi e suffissi i quali, combinati con le DCI dell'allegato 3, descrivono i sali, gli esteri o gli idrati delle DCI; tali sali, esteri e idrati sono esenti da dazi a condizione che siano classificabili nella stessa sottovoce SA a sei cifre della corrispondente DCI
Allegato 5: Sali, esteri e idrati delle DCI non classificati nella stessa voce SA della corrispondente DCI e che sono esenti da dazio
Allegato 6: Elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, che sono esenti da dazio

Sezione III Contingenti
Allegato 7: Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire

Sezione IV Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci
Allegato 8: Merci inadatte all'alimentazione (elenco dei denaturanti)
Allegato 9: Certificati.

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Rapporto Unioncamere - Tagliacarne 2002

La ricchezza delle provincie italiane

Secondo i dati del rapporto Unioncamere – Istituto Tagliacarne, che fotografa l’andamento del PIL procapite nelle 103 provincie italiane nel periodo 1995-2002, il divario Nord-Sud tende a ridursi. Milano è la provincia più ricca d’Italia, chiude la classifica Crotone. 

Nel 2002 il reddito medio procapite è stato in Italia di 19.676 euro. 
Il Nord-Ovest, con 24.003 euro, è l’area geografica che produce più valore aggiunto, mentre il Sud non va oltre i 13.371 euro a testa. Al di sopra della media sia il Nord-Est (23.716) che il Centro (21.631). 
Le provincie del Sud, tutte al di sotto della media nazionale, si dimostrano però più dinamiche: fra le 15 provincie che hanno registrano il più alto tasso di crescita ben 9 sono del Sud, merito anche dei nuovi modelli di sviluppo che si stanno affermando nel Mezzogiorno.

Le performance migliori le realizzano Siena, Ravenna, Gorizia e Genova. 
Siena, dal 1995 al 2002, conquista 18 posizioni grazie all’alto grado di internazionalizzazione del sistema produttivo, al contributo della filiera agroalimentare-turismo e a un modello di produzione integrata fra i settori farmaceutico-biomedicale-meccanico. 
Genova, grazie al processo di riconversione industriale, scala 13 posti, con un terziario che nel 2002 rappresenta l’80% del reddito. 

Appaiono in difficoltà i distretti tradizionali, che subiscono la concorrenza di prezzo del Far East, in particolare della Cina.
I casi negativi più vistosi riguardano alcune città simbolo di questo modello come Lecco, Como e Prato, che perdono rispettivamente 25, 21 e 16 posizioni.

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